C’è il ribaltone a Lecce: maggioranza al centrodestra
«La norma parla chiaro»

C’è il ribaltone a Lecce: maggioranza al centrodestra «La norma parla chiaro»
di Francesca SOZZO
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Lunedì 19 Febbraio 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio, 18:14

Al Comune di Lecce è anatra zoppa. I giudici del Consiglio di Stato si allineano a quelli del Tar: il premio di maggioranza va al centrodestra. Facendo prevalere così il principio della rappresentatività rispetto a quello della governabilità. E sottolineando quanto l’interpretazione della norma messa in discussione fosse molto più semplice di tutta la vicenda che invece si è innescata: “L’esito della interpretazione testuale della disposizione rilevante sarebbe di per sé sufficiente a rendere superflua ogni ulteriore indagine interpretativa”.
Si chiude così con un 2-0 la partita politica di Palazzo Carafa. Due sentenze su due hanno dichiarato illegittimo il verbale di proclamazione degli eletti in Consiglio comunale a Lecce nel quale veniva riconosciuto il premio di maggioranza a favore del centrosinistra del sindaco Carlo Salvemini, assegnato dalla commissione elettorale presieduta da Alcide Maritati. Il Consiglio di Stato ha nominato il prefetto di Lecce Claudio Palomba commissario ad acta affinché possa dare esecuzione alla sentenza provvedendo all’insediamento dei sei consiglieri comunali del centrodestra che andranno a sostituire quelli del centrosinistra nominati in maniera illegittima.
Dunque, riducendo il tutto ad una mera questione numerica, Salvemini si troverà in aula con 17 consiglieri di centrodestra (che diventa maggioranza), solo 14 di centrosinistra (più il voto dello stesso sindaco), più il seggio del M5S. Insomma, potrebbe – politicamente – non avere i numeri per governare.
I giudici di Palazzo Spada a distanza di dieci giorni dalla discussione in aula (l’8 febbraio), hanno depositato la sentenza che rigetta gli appelli, unificandoli (erano stati presentati da sei candidati consiglieri rimasti fuori dall’aula a cui si sono aggiunti i ricorsi presentati anche da Paolo Perrone, Roberto Marti, Mauro Giliberti e Francesca Mariano), e confermato la sentenza del Tar Lecce, annullando in via definitiva il verbale dell’Ufficio elettorale di Lecce nella parte in cui aveva assegnato il premio di maggioranza al sindaco Salvemini.
Il centrodestra aveva infatti rivendicato i 17 seggi in Aula per aver superato al primo turno il 50% dei voti validi con le liste che appoggiavano il candidato sindaco del centrodestra Mauro Giliberti. Ed è proprio sul piano interpretativo dei voti validi che si è giocata la partita giudiziaria. Per il centrosinistra, con gli avvocati Federico Massa e Massimo Luciani (in rappresentanza dei consiglieri Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Roberta De Donno, Paola Leucci ed Ernesto Mola), il riferimento a “voti validi” era da intendersi come la “somma dei voti validamente espressi in favore di tutte le liste e dei candidati in carica di sindaco in entrambi i turni di scrutinio”. Per i giudici, invece, il riferimento a “voti validi” è da riferirsi solo a quelli ottenuti nel primo turno, con esclusione di quelli meritati dai candidati sindaci nel turno di ballottaggio. “La proposta interpretativa di parte appellante, seppur suggestiva e meticolosamente motivata, non può essere condivisa”, scrivono i giudici nella sentenza.
Perché? Il “turno medesimo” - per i giudici - non costituisce criterio di calcolo dei soli “voti di lista”, ma definisce “l’ambiente logico-formale entro il quale, e non oltre il quale, deve realizzarsi la fattispecie contemplata dalla norma” che nello specifico si riferisce al risultato (compendiato nella formula “abbia già superato”) che, proprio perché destinato a consumarsi in quel cosiddetto “turno medesimo”, non potrebbe mettere in relazione la sommatoria dei voti di lista conseguiti dalla lista o coalizione di liste collegate al sindaco non eletto.
Il Consiglio di Stato ha poi respinto le eccezioni di incostituzionalità della norma che erano state contestate proprio dal centrosinistra, secondo cui l’elezione diretta del sindaco da parte dell’intero corpo elettorale è contestuale a quella del Consiglio comunale e che il procedimento elettorale è unico, per tale motivo la ratio nell’assegnazione del premio di maggioranza è quella di garantire un margine di governabilità degli enti.
“La soluzione interpretativa proposta dagli appellanti pecca appunto per l’eccessivo peso attribuito ai principi di governabilità e di primazia sindacale - chiariscono i giudici - i quali dovrebbero sopravanzare, nella scala dei valori avuta presente dal legislatore nella conformazione della disciplina elettorale, ogni altra esigenza, compresa quella, non meno rilevante in un assetto istituzionale ispirato, a tutti i livelli di governo, al principio della democrazia rappresentativa, di garantire la presenza nell’organo consiliare di indirizzo politico-amministrativo di una rappresentanza di tutte le forze politiche tendenzialmente conforme al peso che ciascuna di esse riveste all’interno del corpo elettorale”.

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