La Cassazione: il padre può assistere al parto anche se in regime di 41 bis

La Cassazione: il padre può assistere al parto anche se in regime di 41 bis
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Venerdì 20 Ottobre 2017, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 19:41
Per un genitore «la nascita di un figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita». In ragione di questo è possibile il permesso anche per il detenuto all'ergastolo con il regime del 4 bis, che prevede il divieto dei benefici, e si applica per alcuni reati, come quelli di mafia. Lo ha stabilito la Cassazione, accogliendo il ricorso di un detenuto (originario di Lecce, condannato per reati di criminalità organizzata) cui il tribunale di sorveglianza di Roma aveva, invece, detto no al permesso. La Suprema Corte ha quindi disposto una nuova pronuncia da parte del giudice, che tenga conto di questo principio. Ma ormai, da quanto emerge dalle date dell'iter giudiziario, è troppo tardi: la data prevista per il parto è già passata. Il detenuto aveva chiesto un permesso di necessità per stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio, a seguito della fecondazione assistita. Il tribunale di sorveglianza aveva negato il permesso, rilevando che la nascita di un figlio non costituiva un evento irripetibile della vita familiare, dal momento che il detenuto avrebbe potuto incontrare la moglie e il figlio neonato durante i colloqui. Non è così, secondo la prima sezione penale della Cassazione (sentenza n. 48424): «Non può negarsi la natura fortemente coinvolgente dell'evento-parto in sé», sotto il profilo «della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita del figlio e anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità» che giustifica la concessione di un permesso. Per la Cassazione il tribunale di sorveglianza di Roma non ha tenuto conto di tale «fondamentale elemento di valutazione» escludendo «l'importanza, nell'esperienza umana del genitore detenuto, della partecipazione personale e diretta all'evento della nascita del figlio, che non appare surrogabile dalla possibilità assicurata dall'ordinamento penitenziario di ricevere la visita in carcere del neonato e della madre in un momento successivo». Dalla sentenza non si evince se il padre abbia poi potuto assistere al parto, ma le date lo escludono: la decisione del tribunale che ha negato il permesso è infatti di oltre un anno fa, il 23 settembre 2016, e la sentenza della Cassazione - emessa il 26 maggio scorso - è stata depositata solo oggi e, dunque, la nuova decisione del giudice non c'è ancora stata.
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