Premio di maggioranza, le ragioni del Tar:
«Validi solo i voti del primo turno»

Premio di maggioranza, le ragioni del Tar: «Validi solo i voti del primo turno»
di Francesca SOZZO
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Mercoledì 18 Ottobre 2017, 05:30 - Ultimo aggiornamento: 14:11

I voti del primo e del secondo turno non si possono sommare. E dunque il premio di maggioranza deve essere affidato alle liste che nel primo turno abbiano ottenuto oltre il 50% dei voti validi, e dunque a quelle del candidato sindaco del centrodestra Mauro Giliberti. Lo ha detto il Tar, anzi il presidente del Tar Antonio Pasca in una delle quattro sentenze pubblicate ieri mattina a seguito della decisione presa la scorsa settimana dai giudici amministrativi: quella cioé di ribaltare la decisione della commissione elettorale, presieduta da Alcide Maritati, di assegnare il premio di maggioranza alla coalazione del sindaco eletto al secondo turno, Carlo Salvemini. 
“Il ricorso è fondato” si legge nelle motivazioni della sentenza. L’interpretazione dell’ufficio elettorale in merito all’espressione “voti validi” intesi come anche quelli espressi nel turno di ballottaggio è appunto contestabile, quando invece per il collegio dei giudici - prima sezione Tar Lecce - la norma “non lascia adito a dubbi interpretativi di sorta, nel senso che il riferimento ai voti validi non può che essere riferito al solo primo turno. Tale interpretazione - scrive Pasca - appare l’unica possibile”. 
Quattro le sentenze pubblicate che hanno accolto in toto i ricorsi presentati dai sei candidati Angelo Tondo e Attilio Monosi (Direzione Italia), Laura Calò e Paola Gigante (Grande Lecce), Giorgio Pala (Fratelli d’Italia) e Federica De Benedetto (Forza Italia), dai consiglieri Mauro Giliberti e Paolo Perrone, dal deputato Roberto Marti e dall’ex consigliere Francesca Mariano. 
La prima sentenza è quella redatta personalmente dal presidente del Tar, Antonio Pasca, che ha accolto il ricorso redatto dall’avvocato Pietro Quinto. «Si legge, infatti, nella sentenza di Pasca, che ha trovato conferma nelle numerose e ulteriori decisioni del Consiglio di Stato: “la regola del cosidetto premio di maggioranza … è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno)” - spiega Quinto - ed ancora “solo rapportando il 50% dei voti validi al numero complessivo dei voti espressi nel primo turno, compresi quelli per la sola elezione del sindaco, la norma va ricondotta a razionalità”». Oltre a questo la sentenza di Pasca fa propria anche la sentenza del Consiglio di Stato del 2017 che fa riferimento al principio di governabilità: “l’equivoco in cui è incorso l’Ufficio Centrale Elettorale - scrivono i giudici - è quello di ritenere un’assolutamente prioritaria rilevanza al principio di governabilità, ritenuto assorbente e prevalente rispetto al principio di rappresentatività e di pari dignità dei voti espressi”.
«In tutte le sentenze i giudici amministrativi hanno ribadito un concetto di fondamentale rilievo in termini di civiltà giuridica e cioè che “il principio di governabilità deve essere sempre contemperato con il principio di rappresentatività ed, anzi, che si assicura la migliore governabilità nella misura in cui si esalta e difende il principio della rappresentatività - conclude Quinto -. L’elettore ha il diritto di essere garantito sulla effettività del suo voto, sicché quando sceglie i propri rappresentanti in Consiglio Comunale, che è un organo centrale nella vita dell’Ente Comune, non può vedere dispersa la scelta operata, che è diversa e distinta da quella diretta all’elezione di un altro organo dell’Ente Comune qual è il sindaco».
Intanto per il 9 novembre è fissata l’udienza del Consiglio di Stato a cui si sono rivolti i legali dei consiglieri comunali Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Ernesto Mola, Roberta De Donno, Paola Lecci e Gildo De Giovanni, gli avvocati Massimo Luciani, Federico Massa, Piermassimo Chirulli. I giudici di Palazzo Spada dovranno esprimersi sulla sospensiva presentata dai legali verso il provvedimento del Tar, ma non è escluso che essendoci le motivazioni i giudici - che nel frattempo hanno preso tempo congelando la decisione del Tar Lecce - si esprimano anche nel merito della vicenda che darebbe vita a Palazzo Carafa al “fenomeno” dell’anatra zoppa.

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