Auchan, contratti cambiati ma senza pressioni indebite: due assoluzioni

Auchan, contratti cambiati ma senza pressioni indebite: due assoluzioni
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Giovedì 27 Aprile 2017, 05:35 - Ultimo aggiornamento: 11:30
Nessuna prova che il rapporto instaurato con i lavoratori abbia integrato il reato di estorsione, contestato dall’accusa pubblica. Si sarebbe trattato invece, nel rapporto fra azienda e lavoratori, di una modifica delle condizioni contrattuali sulla base delle necessità aziendali, tutt’al più impugnabili in sede di giudizio lavoristico.
Si è chiusa con l’assoluzione dei due imputati la vicenda legata ai rapporti di lavoro instaurati in Auchan con numerosi lavoratori. A suo tempo, due anni e mezzo di reclusione ciascuno, con multa di 1800 euro, erano stati richiesti dall’accusa pubblica nel giudizio abbreviato finito all’esame del gup di Taranto dottoressa Anna de Simone.
Sott’accusa le presunte pressioni indebite che sarebbero state operate ai danni di alcuni lavoratori, costretti, sotto la minaccia di trasferimenti in altre sedi, a firmare un nuovo contratto che sarebbe stato a condizioni svantaggiose e non remunerative per i lavoratori. Secondo l’accusa, i dipendenti avrebbero dovuto, in caso di necessità, fermarsi sul posto di lavoro oltre l’orario stabilito, senza che questo comportasse un aumento dello stipendio.
Con questa accusa, trasfusa nella contestazione dell’estorsione in concorso, che gravava sui salentini Dario Raho di 46 anni e Luigi Costantini di 49, entrambi di Lecce, rispettivamente direttore e responsabile delle Risorse umane dell’ipermercato Auchan di Taranto, la procura di Taranto aveva rassegnato le sue conclusioni nel giudizio che si celebrava con il rito abbreviato.
 
Di segno nettamente opposto, al contrario, erano state le conclusioni degli avvocati Raffaele Errico e Fulvio Simoni, che difendevano i due imputati, per i quali le esigenze aziendali sulla riorganizzazione del servizio avevano portato alla modifica delle condizioni contrattuali accettate inizialmente dai dipendenti, che pure furono al centro di una concertazione dall’esisto infausto, con questione finita davanti al giudice del lavoro.
In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva, la nuova situazione lavorativa prospettata dall’azienda mai si sarebbe sostanziata in una volontà coartativa, grazie anche alle nuove norme che consentono al datore di lavoro, in presenza di ragioni oggettive, di dare vita a trasferimenti funzionali.
Sicchè la nuova modulazione dei contratti, che avevano in ogni caso salvaguardato i posti di lavoro dei dipendenti, avrebbe dovuto avere nella sede lavoristica, e non in quella penale, l’alveo idoneo per le impugnazioni.
Sembra essere questa la valutazione operata dal giudice, che depositerà entro 90 giorni le sue motivazioni.
Nel processo con l’abbreviato, i lavoratori erano costituiti parte civile, attraverso gli avvocati Egidio Albanese, Nicola Ciaccia, Massimiliano Di Cuia, Diego Maggi, Luisa Sibilla e Massimo Urselli che avevano formulato istanza risarcitoria per ciascuno dei propri assistiti pari a circa 50mila euro ciascuno. Analoga richiesta era stata avanzata dalla Filcams Cgil attraverso l’avvocato Antonella De Fazio.
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