Nascere, morire: la crisi della legge nel cortocircuito tra norma e giustizia

La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale
di Roberto TANISI
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Lunedì 6 Marzo 2017, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 19:11
“Crisi della legge e litigation strategy”: è il titolo dell’ultimo lavoro di un giovane ed apprezzato studioso salentino, Attilio Pisanò, docente associato di Filosofia del diritto nell’Ateneo leccese. Si tratta di un’opera che affronta una delle tematiche di più scottante attualità: ossia la crisi della legge (tematica che – scrive Pisanò - “ha attraversato tutto il Novecento e rappresenta un topos della letteratura scientifica giusfilosofica”), vista in correlazione con l’affermarsi sempre più impetuoso “dell’età dei diritti”, frutto, a sua volta, della crescente rilevanza che nello spazio giuridico europeo hanno via via acquisito “le Corti” (nazionali e sovrastatali: Corte Costituzionale, Corte Europea di Giustizia, Corte Europea per i Diritti dell’Uomo) e gli stessi Giudici ordinari.

Il libro di Pisanò – al quale, per il momento, ho dato solo uno sguardo sommario, ma che si annuncia estremamente interessante – ripercorre, attraverso un’analisi storico-filosofica particolarmente accurata, i vari passaggi che hanno visto la progressiva marginalizzazione della Legge (“Questo nome così solenne, colmo di storia talora nobile e gloriosa talaltra ignobile e infame, ricco di suggestioni, di comprensioni diverse e perciò causa di incomprensioni… forma della forza e forza messa in forma”: come lo definisce Gustavo Zagrebelsky); marginalizzazione particolarmente accentuatasi con il passaggio allo “Stato costituzionale di diritto”, che ha visto il primato della Costituzione e dei valori in essa racchiusi (rispetto al “vecchio” primato del Principe e della legge, che da lui promanava) e, col primato della Costituzione, la grande rilevanza assunta dalla Corte Costituzionale e dalle Magistrature, cui compete l’interpretazione del diritto (con evidenti ricadute anche sull’equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, anche a causa della sempre più accentuata debolezza della politica).

Non è questa le sede per analizzare compiutamente il libro di Pisanò, ma, certo, un settore nel quale, fatalmente, è più agevole rilevare come la litigation strategy (inglesismo che sta per “ricorso alle Corti”, finalizzato a riconoscimento di “nuovi diritti”) abbia capacità di dare legittimità, appunto, a nuovi diritti, contribuendo per converso a marginalizzare il potere legislativo, è quello della bioetica. Infatti, se c’è un settore nel quale è estremamente elevato il rischio di cortocircuito fra Legge e Giustizia, questo è certamente quello della bioetica, posto che tutti gli aspetti inerenti i comportamenti umani riguardo alla vita presentano non solo implicazioni etiche, ma anche rilevanti implicazioni giuridiche (tanto che qualcuno, forse più correttamente, ha parlato di “biodiritto” e di “biogiustizia”). Orbene, premesso che “La vita è un movimento ineguale, irregolare e multiforme” – come sosteneva Montaigne – e, come tale, appare irriducibile al carattere, proprio del diritto, di essere eguale, regolare, uniforme, è pressoché inevitabile che ciò determini il sorgere di conflitti e difficoltà nell’apprestamento di un’adeguata regolamentazione giuridica, soprattutto oggi che l’innovazione scientifica ed il progresso tecnologico hanno progressivamente eliminato certe barriere che le leggi naturali ponevano, per esempio, al nascere o al morire. Da qui le difficoltà della Legge (e della Politica) di dare adeguata ed esaustiva risposta a situazioni oggettivamente sfumate e sfuggenti (in Italia aggravate dal perdurante conflitto fra bioetica laica e bioetica cattolica, di cui, francamente, faremmo volentieri a meno), rispetto alle quali, ad orientare l’interprete esiste, per fortuna, la “bussola” della Costituzione (e della Convenzione E.D.U.), con il suo forte nucleo di principi nei quali sono consacrate “libertà e dignità” della persona (artt. 3, 27, 32, 36, 41), verso cui la regola giuridica non può che essere “discreta, non invasiva, capace di seguire la vita nelle sue varie sfaccettature, singolarità, irregolarità, mutevolezze” (Rodotà).

Si pensi, per stare all’attualità, alla drammatica vicenda di Fabiano Antonini, meglio noto come Dj Fabo, sottopostosi in Svizzera alla pratica del suicidio assistito per liberare la propria anima da un corpo trasformatosi, a causa di un incidente stradale, nella più dura delle prigioni. Soluzione, quella di recarsi all’estero, assolutamente necessitata, stante la mancanza di regolamentazione giuridica sulla fine-vita, da un lato, ed il rigore della legge penale italiana, dall’altro.

“Le mie giornate sono intrise di sofferenza e disperazione, trovo più dignitoso e coerente, per la persona che sono, terminare questa mia agonia”, il suo ultimo messaggio. Rispetto a questa storia dolorosissima, spiace rilevare come, accanto a riflessioni accorate, non siano mancate, purtroppo, le urla sguaiate di chi, forte di verità assolute ed inconfutabili, ha addirittura evocato assurdi paragoni con Hitler.

Certo, la morte è atroce per tutti. Nessuno ha voglia di lasciare questo mondo. Ma, forse, peggio della morte, è – diceva Montanelli – la “paura del dover morire”, l’essere preda di sofferenze estreme, inumane, che rendono la morte desiderabile.

Certo, la sofferenza è un valore, perché anche il dolore aiuta a crescere. Ma – scrive Paolo Isotta – “la sofferenza estrema toglie all’uomo libertà e dignità”, in una parola, toglie all’uomo la vita.

Certo, in situazioni estreme come quella di Dj Fabo, alcuni importanti organi (cervello, cuore, polmoni) continuano ancora a funzionare, ma basta questo per ritenere che un uomo sia in vita? Si può ancora considerare vita (“l’alone trasparente che ci avvolge”, secondo Virginia Woolf) quella di chi sia preda di dolori insopportabili, privo di relazioni intellettuali o affettive, alimentato o ventilato unicamente da tubi infilati come spade in varie parti del corpo, isolato in una stanza d’ospedale o in un hospice? E se quest’uomo esprime, con chiarezza, la voglia di dire basta, di mettere fine a sofferenze per lui indicibili e accomiatarsi dalla vita addormentandosi lentamente, senza spasmi e tormenti, si può ritenere che ciò contraddica la sacralità della vita?

Sono tutti interrogativi da cui, ritengo, non si possa prescindere, nel momento in cui si va ad affrontare il delicato tema del c.d. “testamento biologico”, finalmente all’esame del Parlamento. E sono anche interrogativi che, in un recente passato, si sono posti ai Giudici italiani che, in assenza di specifica normativa, sono stati chiamati a pronunciarsi su questioni involgenti il diritto alla vita e quello ad una morte dignitosa (come nei casi Welby ed Englaro, risolti con sentenze pregevoli, apprezzate anche in ambito europeo). Esempi di “litigation strategy”, li qualificherebbe il prof. Attilio Pisanò. Certamente, considerata anche l’assenza di una specifica disciplina normativa. Dai quali, tuttavia, sarà difficile prescindere anche in futuro, perché ben difficilmente la legge che verrà (sempre che sia approvata) potrà cogliere tutte le sfumature correlate al fenomeno (e al mistero) della vita e della morte; onde sarà fatale il ricorso a quei principi (neogiusnaturalistici) integranti la “costituzionalizzazione della persona”, contenuti nella Fonti sovraordinate e che sono al di là degli angusti orizzonti delle contingenti politiche nazionali.
 
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