Le leggi e i valori: ma per integrarsi non occorre girare con il pugnale

Le leggi e i valori: ma per integrarsi non occorre girare con il pugnale
di Roberto TANISI
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Lunedì 19 Giugno 2017, 16:51
Nello stesso giorno in cui in Parlamento si discuteva dello jus soli ed alcuni parlamentari pensavano bene di opporre alla ipotizzata introduzione di tale istituto nel nostro Ordinamento non solide argomentazioni politiche e giuridiche, ma una indegna gazzarra che costava ad un Ministro il momentaneo ricorso alle cure dei medici, a Lecce, in un civilissimo convegno organizzato dal Rotary club, si discuteva di “Multiculturalismo e tolleranza nella società del rischio”: a riprova di quell’adagio che vuole la società civile migliore della classe politica che la rappresenta.

Tema estremamente interessante e complesso quello del multiculturalismo, di scottante attualità e che va riguardato non solo dal punto di vista giuridico, ma ancora prima, da quello delle scienze sociali, prima fra tutte l’antropologia. Un tema che riguarda anche il nostro Paese, che sta diventando sempre più multiculturale, essendo punto d’approdo di rilevanti flussi migratori. È di tutta evidenza, infatti, che quando l’albanese, il rumeno, il marocchino o il pakistano lasciano il loro Paese d’origine e giungono in Italia, si portano dietro, insieme alle poche cose materiali, soprattutto la loro cultura, che nessuno potrà mai togliergli alla frontiera o all’interno di un centro d’accoglienza. Come, del resto, era già accaduto negli Stati Uniti, in Brasile o Argentina ai nostri connazionali che, ai primi del secolo scorso, furono protagonisti di un emigrazione massiva verso quelle terre.

Ma cosa si intende per cultura? L’antropologia ci dice che per “cultura” si intende “un sistema complesso ed organizzato di modi di vivere e di pensare, di concezioni del «giusto», del «buono», del «bello» radicati e diffusi in modo pervasivo all’interno di un gruppo sociale e che, in tale gruppo, si trasmettono, evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione”. In tal senso, pertanto, si può parlare di cultura albanese, italiana, marocchina, siriana ecc. Va da sé che la cultura permea la vita dell’uomo, la sua evoluzione biologica, anche in riferimento ai bisogni fondamentali: cibo, sesso, socialità, ecc. È di tutta evidenza, pertanto, l’importanza della cultura anche in riferimento all’attività giurisdizionale. In altri termini: esistono dei diritti culturali? E se sì, quale ruolo rivestono? E come deve comportarsi il giudice rispetto a tali diritti? In particolare, nella materia penale come vanno affrontati i c.d. “reati culturalmente motivati”? Sono tutti interrogativi ai quali non è semplice rispondere, ma con i quali il giudice è costretto a confrontarsi.

Ha destato perplessità e non poche discussioni una recente sentenza della Cassazione, sul caso di un indiano Sikh sorpreso a girare con il kirpan, un pugnale avente la lama di 20 cm. che, insieme al turbante, costituisce un simbolo religioso che i Sikh portano sempre addosso. In primo grado il Sikh, imputato di porto abusivo di strumento atto ad offendere, era stato assolto dal Tribunale di Cremona, che aveva ravvisato nella valenza religiosa un “giustificato motivo” per quel porto. La Cassazione, annullando la sentenza, ha statuito invece che quella condotta costituisce reato e che non valgono considerazioni di ordine culturale per farlo ritenere insussistente. Decisione, a mio parere, ineccepibile (attesa l’astratta pericolosità della condotta), anche se, probabilmente, giustificata da qualche eccesso verbale della motivazione, che ha fatto da detonatore alle polemiche. Si legge, infatti, nella sentenza: “La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti a seconda delle etnie che li compongono... È essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi la liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina”. Queste parole, opportunamente manipolate, hanno scatenato una bagarre sui mezzi di informazione. Riporto alcuni titoli apparsi sulle prime pagine dei giornali: “La Cassazione: gli stranieri hanno l’obbligo di conformarsi ai nostri valori”; “Immigrato vuoi stare qui? Fai l’italiano”; “Sentenza sacrosanta: chi arriva in Italia deve conformarsi. Ciao Boldrini!”

Ora non c’è dubbio che la Cassazione, con il riferimento ai “valori occidentali”, abbia potuto ingenerare qualche equivoco, dal momento che lo straniero – secondo consolidata giurisprudenza e secondo principi di diritto internazionale (art. 27 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, sorto in sede ONU e ratificato dal nostro Paese) – non ha l’obbligo di conformarsi ai nostri valori e alle nostre tradizioni, ma ha l’obbligo, sacrosanto, di rispettarne le leggi. Tale, del resto, è il senso complessivo della Sentenza, posto che, in altro passo della motivazione (volutamente negletto?) la Suprema Corte richiama la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (art. 9) e, individuata la sicurezza pubblica come “bene da tutelare” anche col divieto di portare armi, afferma comunque che “l’integrazione non impone l’abbandono della cultura d’origine, in consonanza con l’art. 2 della Costituzione”.

Già questo episodio dimostra la complessità delle problematiche inerenti il confronto fra culture, se riguardate dal punto di vista della concreta applicazione del diritto. Un problema che riguarda l’universo mondo e che negli anni ’30, per esempio, si era posto negli Stati Uniti con riferimento ad un immigrato siciliano che aveva ucciso il “seduttore” della figlia sedicenne, accampando il suo diritto di difenderne l’onore. Nell’occasione, uno studioso, Torsten Sellin, rifacendosi a Santi Romano e richiamando un costume allora effettivamente diffuso in Sicilia, teorizzò il conflitto multiculturale indotto dal fenomeno migratorio come vero e proprio contrasto fra ordinamenti giuridici, dei quali il giudice non può non tenere conto.

A parte ciò, la casistica, com’è intuibile, è estremamente variegata e la risposta, per forza di cose, non può essere monolitica, ossia valida per tutti i casi concreti, dovendosi necessariamente valutare (in estrema sintesi): il livello di “offensività” della condotta (riposta più severa per fatti gravi); la tipologia del riferimento culturale invocata dal soggetto agente (religiosa, giuridica, semplice tradizione, ecc.); infine la biografia dell’autore del fatto criminoso, avuto riguardo al grado di integrazione nel Paese ospite, al tempo di permanenza, alla sua conoscenza della legge e della cultura del Paese ospite, ecc., così da verificare il grado di credibilità della “difesa culturale” e se questa non sia solo un comodo alibi difensivo per vedere elise o attenuate le proprie responsabilità.

A complicare maledettamente le cose si aggiunge, di questi tempi, il fenomeno del terrorismo, soprattutto quello di stampo jihadista. Un fenomeno che, ovviamente, va affrontato dalla politica, italiana e soprattutto europea, ma che interroga anche il giudice. Rispetto al quale, tuttavia, la risposta dello Stato, necessariamente ferma ed efficace, non può che avvenire nel quadro delle garanzie contenute nella nostra Costituzione. La quale riguardo al multiculturalismo – scrive Gaetano Azzariti – indica “la strada impervia del confronto interculturale”, ossia quella di una Costituzione “meticcia che impara dagli altri ed insegna a ciascuno”.
 
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