Anatra zoppa, governabilità e la logica "povera e nuda"

Anatra zoppa, governabilità e la logica "povera e nuda"
di Domenico LENZI
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Venerdì 18 Agosto 2017, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 21:41
Parafrasando il mio amico e collega Rosario Coluccia nella sua rubrica domenicale sul Quotidiano, mi verrebbe da dire che di mestiere faccio il professore di Fondamenti di Matematica e Logica, anche se gratuitamente, per il fatto di essere in pensione. Ma dove è finita Logica qui in Italia? Ognuno pretende di esserne il custode. Tuttavia, povera e nuda va Logica, un po’ come Filosofia di Petrarca; per cui si stenta a riconoscerla. E in Italia, nelle aule delle facoltà di giurisprudenza, dove dovrebbe essere di casa come Logica Forense, ormai non si impartisce più; fatta eccezione per cinque o sei università. E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L’anatra della governabilità comunale è zoppa, come può ben accadere in forza del comma 10 dell’art. 73 del Tuel (il Testo Unico degli Enti Locali). Ma a ciò non si può rimediare battendo le mani, come fece il nobile cavaliere Currado Gianfigliazzi per sconfessare Chichibio che – dopo aver sottratto una coscia a una gru uccisa dal suo padrone – affermava che quei volatili avessero una coscia sola. Spesso le gru si sorreggono su una zampa, mentre l’altra la nascondono tra le piume. Invece l’anatra della governabilità di un consiglio comunale può essere zoppa proprio perché così l’ha voluta il legislatore.

E non è una stortura, ma è il doveroso rispetto di elettori che hanno attribuito a una coalizione più del 50% dei voti. In tal caso il sindaco eletto dovrà governare tenendo conto anche delle istanze di quella maggioranza che gli elettori hanno voluto premiare. Così vuole la nostra Legge, che non può essere sovvertita da un “Abracadabra” del Consiglio di Stato. Che l’anatra possa essere zoppa non è una cosa strana, succede in molte parti del mondo. Succede negli Stati Uniti d’America, dove il presidente eletto può non avere la maggioranza nelle camere legislative. E a mio modesto avviso il Consiglio di Stato commette un grave abuso, come è avvenuto recentemente, se ribalta la seconda parte del comma 10 dell’art. 73 del Tuel (il Testo Unico degli Enti Locali), che riproponiamo qui di seguito: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.»

In vero, con una sentenza emessa il 23 maggio 2017 contro il candidato Tablino Campanelli, che ricorreva nei riguardi dell’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto per una situazione simile a quella verificatasi nel capoluogo salentino, il Consiglio di Stato (Terza Sezione) – dando così una giustificazione alla decisione adottata dalla Commissione Elettorale leccese – dopo ave ricordato poco prima il comma 10 dell’art. 73 del Tuel, così si esprimeva contraddicendolo: «… appaiono del tutto condivisibili i rilievi dell’Amministrazione appellata (quella del comune di San Benedetto del Tronto, n.d.r.), incentrati sulla peculiare legittimazione democratica che riviene al Sindaco dalla sua investitura diretta da parte del corpo elettorale, tale da escludere ogni distorsione del principio di rappresentanza per effetto della “valorizzazione”, ai fini che qui rilevano, del voti validi dallo stesso riportati nel turno di ballottaggio.» Orbene, “sulla peculiare legittimazione democratica che riviene al Sindaco dalla sua investitura diretta da parte del corpo elettorale” non si può che essere d’accordo, ma sul fatto che questa legittimazione possa stravolgere “la lettera” del comma 10 dell’art. 73 del Tuel a noi appare come una colpevole sconfessione di una legge dello Stato, come abuso inaccettabile. E forse Logica da qualche parte piange. 
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