Nessuna estorsione agli operai: assolto l’ex presidente della società di calcio, Luigi Blasi

Nessuna estorsione agli operai: assolto l’ex presidente della società di calcio, Luigi Blasi
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Sabato 25 Giugno 2016, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 13:41
Finisce con l’assoluzione sul fronte penale la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Luigi Blasi, ex presidente della società di calcio rossoblù, che compariva come imputato in qualità di titolare della sua azienda manduriana “Fima Spa”. Blasi era accusato di aver costretto due dipendenti a firmare buste-paga formalmente rispondenti allo stipendio erogato ma, in realtà, contenenti indicazioni di giornate e di ore lavorative inferiori a quelle effettivamente prestate.
 
A carico dell’imprenditore incombeva anche l’accusa di aver costretto gli stessi due lavoratori, sotto la minaccia di licenziamento, a rendere false dichiarazioni ai militari della guardia di finanza.
Nel caso specifico, infatti, durante una verifica fiscale effettuata dai militari del Nucleo tributario nell’azienda di Blasi i due lavoratori avevano fatto dichiarazioni favorevoli all’azienda, sul piano della gestione del personale, e del suo titolare. Cosa, questa, successivamente negata, allorchè gli stessi lavoratori avevano dichiarato di essere stati costretti da Blasi a rendere dichiarazioni mendaci sotto la spada di Damocle del licenziamento.
In fase di giudizio abbreviato condizionato, il difensore di Blasi, avvocato Lorenzo Bullo, ha però evidenziato la sostanza di rapporti esistenti fra le parti, che avrebbero proposto una realtà diversa da quella trasfusa nei capi di imputazione.

La difesa dell’imputato, infatti, ha sostenuto che la vicenda giudiziaria era stata il frutto del rancore che i due ex dipendenti avrebbero nutrito nei confronti di Blasi: un rancore che sarebbe emerso in tutta la sua evidenza nell’esposto-denuncia presentato e finito all’esame della magistratura tarantina.
L'avvocato Bullo, peraltro, in fase di discussione ha evidenziato come agli atti non sussistessero elementi per dimostrare che durante il rapporto di lavoro vi fossero stati contrasti tra Blasi e i dipendenti; contrasti legati, ovviamente, al compenso ricevuto dai dipendenti.

Le denunce e le lamentazioni sul trattamento contrattuale ricevuto, infatti, erano scattate allorchè i due dipendenti avevano concluso il loro rapporto di lavoro con la società di Blasi. In ogni caso, per dimostrare l’insussistenza assoluta di anomalie, sia sindacali che contrattuali, nel periodo in cui i due uomini avevano lavorato per l’azienda di Blasi, l’avvocato Bullo aveva depositato nell’udienza celebrata dalla dottoressa Anna de Simone, l’esito del giudizio civile intentato, davanti al giudice del lavoro, proprio dai due dipendenti. Esito, per la cronaca, che era stato del tutto favorevole all’imprenditore manduriano.

Anche e soprattutto per questo, e per gli elementi contraddittori scaturiti nel corso del giudizio, il pubblico ministero aveva chiesto al gup di assolvere Blasi, pur attraverso la rielaborazione introdotta dal codice di rito della vecchia formula dell’insufficienza di prove. Blasi, invece, è stato assolto dal gup con la formula piena perchè «il fatto non sussiste».
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