"Tassa Airbnb", entro il 16 bisogna pagarla: per chi non lo farà scatteranno le sanzioni

"Tassa Airbnb", entro il 16 bisogna pagarla: per chi non lo farà scatteranno le sanzioni
"Tassa Airbnb", entro il 16 bisogna pagarla: per chi non lo farà scatteranno le sanzioni
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Giovedì 12 Ottobre 2017, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 14 Ottobre, 11:37
La nuova disciplina fiscale sulle locazioni brevi, comunemente definita tassa AirB&b, dovrà essere pagata entro il prossimo 16 ottobre per le ritenute sui pernottamenti effettuati dal 12 settembre. Per chi non lo farà scatteranno le sanzioni.

È quanto indica una nuova circolare di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, alla luce del tavolo con i principali operatori, che spiega come per le scadenze precedenti, viste le incertezze, non si applicheranno sanzioni. Rimane l'obbligo di comunicare i dati a partire dallo scorso primo giugno.

IL 16 SI PAGA O SCATTANO SANZIONI La circolare delimita il perimetro di applicazione dell'acconto sulla ritenuta secca degli affitti, accogliendo alcune richieste di chiarimento emerse dal tavolo di confronto con gli operatori. Ad esempio, nessuna trattenuta è prevista se il pagamento è fatto con un assegno tra affittuario e proprietario sul quale - mancando il denaro liquido - l'intermediario non può prelevare l'importo da versare. Inoltre non si configurano come affitti brevi tra privati i casi in cui siano previsti servizi aggiuntivi come la colazione, il pranzo, l'auto a nolo, l'interprete. Di fatto le nuove regole segnano l'avvio concreto dell'applicazione della nuova modalità di tassazione. «Le ritenute - spiega l'Agenzia nella circolare - si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1 giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017.

Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli opera tori, gli uffici dell'Agenzia potranno escludere le sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1 giugno 2017 poiché l'adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull'argomento, la circolare chiarisce che l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore».

La circolare ha fissato anche le caratteristiche dei contratti, le tipologie di immobili e servizi, gli applicazioni coinvolti e l'applicazione della ritenuta. Viene ricordato che sui contratti brevi, cioè quelli a fini turistici inferiori ai 30 giorni, si può applicare la cedolare secca del 21%, ma solo se i contratti sono tra persone fisiche che agiscono fuori dell'attività di impresa. Quanto agli immobili restano fuori dalle nuove regole quelli all'estero e quelli che non hanno finalità abitative. Vale anche per le pertinenze o per singole stanze di appartamenti. Può anche essere prevista la fornitura di bianchieria e la pulizia dei locali, il Wi-fi o l'aria condizionata, ma tutto deve essere strettamente funzionale alle esigenze abitative del breve periodo.

Fuori dai contratti rimane la somministrazioni di pasti o della colazione, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.
Le nuove regole si applicano a tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati i contratti di locazione breve, a prescindere che siano residenti o abbiano stabile organizzazione in Italia. Non rileva nè la forma giuridica, nè la modalità con cui l'attività è svolta, cioè se è fatta tramite portali con un ufficio. La ritenuta va applicata sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve e l'intermediario trattiene le somme, ma solo se ha la materiale disponibilità. È infatti previsto espressamente che nel caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l'intermediaria, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie non è tenuto a fare la ritenuta, anche se l'assegno è consegnato al locatore per suo tramite.
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