"Mafia, il prefetto non fa ricorso": il Consiglio di Parabita resta in carica

"Mafia, il prefetto non fa ricorso": il Consiglio di Parabita resta in carica
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Mercoledì 16 Maggio 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12:51
Tempo scaduto: senza ricorso della prefettura il Consiglio comunale di Parabita resta definitivamente in carica. "Non essendo stato proposto il ricorso d’appello dell’Avvocatura Generale, deve ritenersi definitiva la sentenza del Tar Lazio, che, annullando il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Parabita per presunte infiltrazioni mafiose, ha reintegrato la piena legittimità e funzionalità dell’Amministrazione Cacciapaglia": lo rileva l’avvocato Pietro Quinto, che, insieme all’avvocato Luciano Ancora, ha difeso vittoriosamente gli amministratori comunali di Parabita. La sentenza emessa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni, esecutiva ex lege, è stata infatti notificata presso l’Avvocatura Generale lo scorso 4 aprile.

«Non mi sorprende la mancata proposizione dell’appello – dichiara l’avvocato Quinto – atteso che la sentenza del Tar Lazio è ampiamente motivata ed i principi di diritto in essa affermati costituiscono un precedente giurisprudenziale di fondamentale importanza per orientare le scelte, nella specifica materia, del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una volta documentato il passaggio in giudicato della sentenza del Tar vi saranno conseguenze dirette per tutti i Comuni del nostro territorio e dell’intera Regione, con la convalida della situazione amministrativa del Comune di Parabita, ingiustamente sciolto e privato della sua legittimazione democratica. In chiave più generale assumono una valenza giuridica di particolare pregnanza – alla luce della motivazione della sentenza articolata in 31 pagine – i criteri che devono essere rispettati dall’autorità statale per decretare lo scioglimento di un Consiglio comunale: non è sufficiente un contesto ambientale e territoriale che registri la presenza di organizzazioni malavitose e neppure che all’interno dell’ente locale vi sia qualche amministratore o dipendente che possa essere collegato ad ambienti malavitosi. Neppure è determinante l’accertamento di atti illegittimi, fisiologici nella vita di qualsivoglia amministrazione. Occorre la dimostrazione che gli amministratori (al plurale) dell’ente siano in qualche modo assoggettati al condizionamento esterno dell’organizzazione malavitosa ed è sulla base di tali criteri che il Tar Lazio, annullando il provvedimento di scioglimento del Consiglio di Parabita".
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