Scout speed non segnalato, il giudice di pace annulla la multa

Scout speed non segnalato, il giudice di pace annulla la multa
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Martedì 13 Febbraio 2024, 22:12

Il Giudice di Pace di Brindisi Nicoletta Erroi ha accolto il ricorso presentato da un cittadino fasanese annullando e dichiarando privo di effetti il verbale di contestazione, elevato nel luglio scorso dalla Polizia Locale di Fasano e ha condannato il Comune fasanese anche alle spese. 
Al ricorrente veniva contestato il superamento di 13 chilometri orari del limite previsto su un'arteria comunale. La velocità era stata rilevata a mezzo di un dispositivo prodotto dalla Sintel Italia denominato Scout Speed. 
Per questa infrazione all'automobilista veniva comminata una sanzione di 189 euro e decurtati 3 punti sulla patente.

Il ricorso

L'automobilista ha ritenuto la sanzione illegittima per una serie di motivi. Innanzitutto la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione, rilevazione avvenuta con apparecchiatura non sottoposta a verifica periodica di funzionalità e taratura, non risultano essere state svolte (perché potevano essere fatte solo dalla ditta costruttrice che però è fallita nell'ottobre del 2021) le verifiche metrologiche periodiche annuali, il modello di telecamera montato sull'autovettura della polizia locale non risulta tra quelli approvati. Non solo l'avvocato difensore dell'automobilista fasanese, Pietro Celeste, ha fatto anche presente come non ci sia stata segnalazione della postazione di rilevamento, mancato raffronto tra la velocità dell'auto della polizia locale e quella del multato. 
«Nonostante l'autovettura della polizia locale fosse dichiaratamente in movimento in senso opposto - si legge nel ricorso - nel verbale non si è dato conto della sua velocità, la quale, sommata alla velocità del veicolo del ricorrente, avrebbe potuto alterare la percezione elettronica della violazione. Manca del tutto, nel verbale opposto, l'indicazione della velocità del veicolo di controllo, in modo da poter scorporare l'errore di misura derivante dal possibile errato apprezzamento della velocità del veicolo di controllo misurata con il radar rispetto all'atro veicolo».
Inoltre, sempre per l'avvocato del ricorrente, ci sarebbero state anche altre incongruenze. Prima del controllo non risultano essere state effettuate prove su strada tali da poter valutare l'accuratezza della misura nelle possibili condizioni reali e non risulta che gli utilizzatori abbiano effettuato un corso di addestramento all'uso o siano stati informati preventivamente dell'utilizzo del manuale. Infine c'è l'omessa indicazione nel verbale di contestazione del decreto prefettizio di individuazione delle strade in cui è consentito il rilevamento della velocità senza contestazione immediata, cosa che in questo caso non è avvenuta. Insieme a queste ci sono anche altre ragioni poste in essere dall'automobilista. 
A fronte delle numerose e precise eccezioni il Comune di Fasano nulla ha replicato nonostante l'inversione dell'onere probatorio a suo carico, tipico dei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.

Questa sentenza può essere utile a tanti altri cittadini sanzionati con questo apparecchio.

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