Autovelox, «apparecchiature non tarate»: il giudice di pace dà torto ai Comuni e annulla le multe

Autovelox, «apparecchiature non tarate»: il giudice di pace dà torto ai Comuni e annulla le multe
di ​Andrea TAFURO
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Sabato 16 Settembre 2023, 20:34

Ennesima tagliola del giudice di pace di Lecce sui verbali da autovelox. Automobilisti assolti e altre due multe annullate poiché non risulta fornita in giudizio dai Comuni la prova della corretta segnalazione e visibilità dell’apparecchio, né quella della sua dell’omologazione. Nei giorni scorsi un altro verbale era stato annullato dall’autovelox di Trepuzzi.

Le sentenze del giudice


Con due sentenze “gemelle” dello scorso 13 settembre il giudice di pace di Lecce, Maria Incoronata Goffredo, ha annullato i verbali elevati dagli autovelox, rispettivamente del Comune di Cavallino e da quello di Melpignano; quest’ultimo non più in uso dal 1 agosto scorso dopo che il prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ne aveva inibito l’utilizzo con ordinanza.

Nei casi portati in giudizio dagli automobilisti sanzionati, il giudice di pace del capoluogo salentino ha accolto i ricorsi proposti dall’avvocato Alfredo Matranga, ritenendo fondati i motivi di ricorso relativi alla non corretta segnalazione e visibilità dell’apparecchio di rilevazione ed alla sua mancata omologazione (Photored f17dr). 

La segnaletica


In particolare, ha rilevato il giudice nelle due corpose sentenze, in cui ha richiamato la recentissima giurisprudenza sia della Cassazione che della Corte Costituzionale: “l’apposizione di dette apparecchiature è soggetta, in forza di direttive del Ministero dell’interno, all’onere di darne informazione all’automobilista. Pertanto l’avviso della presenza o dell’utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge”. Quindi, ha proseguito il giudicante, osservando che “il verbale impugnato sul punto è carente e parte resistente nessun elemento utile ha apportato a confutazione dell’assunto della ricorrente la Pubblica Amministrazione evocata in giudizio, non ha fornito alcunché limitandosi ad una generica attestazione di per sé non sufficiente a soddisfare le esigenze imposte e richiamate dalle suesposte disposizioni”. 

La mancata omologazione


Quanto, invece, al motivo della mancata omologazione dell’apparecchio di rilevazione, il giudice ha osservato per i casi a giudizio, di poter accogliere il ricorso con riferimento all’illegittimo modus operandi della polizia municipale, considerato anche che “tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e certificate da appositi organi terzi ed autorizzati al rilascio di idonea certificazione e non certo dalla ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio di rilevamento”. Pertanto, la giudice Goffredo dopo aver rilevato che l’autovelox “è provvisto di sola approvazione, ma non di omologazione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento”, ha ritenuto il verbale impugnato privo della precisione millimetrica da riscontrare alla luce della tolleranza del 5%. Da qui la decisione di “assolvere” gli automobilisti e annullare i verbali degli autovelox.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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